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O.P.C.M. 28/01/2005 n. 3397ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2005 n.3397 Disposizioni urgenti di protezione civile. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; -Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; - Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; -Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonchè in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico del sottosuolo con riferimento al territorio di Napoli; - Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente all'emergenza rifiuti che ha interessato la regione Campania; - Viste le note del 16 novembre, 20 dicembre 2004 e in data 11 gennaio 2005 del commissario delegato - prefetto Catenacci, con le quali si chiede di recuperare le risorse finanziarie dovute e non corrisposte per le tariffe per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti; - Acquisite le intese della regione Campania e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con note del 19 gennaio 2005, sulla predetta problematica; -Ritenuto che il mancato introito di dette risorse finanziarie, compromette irrimediabilmente la doverosa azione di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, penalizzando del tutto le iniziative commissariali volte a consentire il superamento dello stato di gravissima emergenza ambientale; - Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2004 concernente la proroga, fino al 30 giugno 2005, degli stati d'emergenza in ordine agli eventi alluvionali e ai dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio della regione Campania; - Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3368 del 29 luglio 2004, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici nel territorio della regione Campania»; -Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di O.P.C.M. 28/01/2005 n. 3397 – Disposizioni urgenti di protezione civile. termini previsti da disposizioni legislative», con il quale, gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005; -Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, n. 3279 del 10 aprile 2003 e n. 3300 dell'11 luglio 2003, concernente: «Disposizioni urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso »; - Vista la nota del 27 dicembre 2004 del sindaco di S. Giuliano di Puglia con la quale si chiede di disciplinare le donazioni pervenute al medesimo comune di S. Giuliano di Puglia in conseguenza degli eventi sismici del 2002; -Vista la nota del 28 dicembre 2004 del sindaco di S. Giuliano di Puglia; -Vista la nota del 20 dicembre 2004 del presidente della regione Molise, concernente la richiesta di utilizzare i finanziamenti assegnati alla medesima regione ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3362 del 2004, da destinare al comune di Bojano per la realizzazione di alcuni prefabbricati da adibire ad attività scolastiche; - Considerato che in conseguenza dei gravi eventi calamitosi verificatisi nell'area del sud-est asiatico, e di cui alle ordinanze di protezione civile 3389 del 26 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 in data 8 gennaio 2005 e n. 3394 del 18 gennaio 2005, risultano accresciute le dimensioni e la complessità degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; -Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in materia di gestione di rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonchè in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana; -Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2005, la proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione di crisi socioeconomico- ambientale determinatasi nel settore della rottamazione e demolizione dei veicoli nella città di Palermo; - Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3227 del 7 novembre 2003 e n. 3334 del 23 gennaio 2004; -Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle sopra richiamate ordinanze di protezione civile al fine di pervenire al definitivo superamento dell'emergenza; - Vista la nota del 29 dicembre 2004 del presidente della Regione siciliana - commissario delegato; -Vista la nota GAB/2005/639/BO9 del 20 gennaio 2005 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; -Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 2004 recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America, che si terrà nello specchio di mare antistante alla città di Trapani; -Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377 del 22 settembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America»; -Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, recante: «Proroga dello stato di emergenza rispettivamente nel territorio del comune di Lipari e nelle aree marine interessate, nonchè nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli»; -Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3225 del 2 luglio 2002, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso turistico nelle isole del comune di Lipari»; - Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del 7 marzo 2003, recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»; -Vista la nota del 15 dicembre 2004 del sindaco del comune di Lipari; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3275, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale», così come modificata ed integrata dalle successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282, del 30 aprile 2003, n. 3285, e del 19 dicembre 2003, n. 3331; -Vista l'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio, ora SIIT Lazio-Abruzzo-Sardegna, per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale delle strutture e delle attrezzature dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma e dell'azienda ospedaliera «Luigi Sacco» di Milano; O.P.C.M. 28/01/2005 n. 3397 – Disposizioni urgenti di protezione civile. -Visti gli esiti della riunione tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 26 gennaio 2005, nel corso della quale il dott. ing. Angelo Balducci -soggetto attuatore ai sensi della citata ordinanza n. 3275/2003 ha consegnato il Piano per l'emergenza SARS e bioterrorismo; -Ravvisata la necessità di provvedere all'adozione di tutte le iniziative di carattere finanziario volte a garantire la realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell'emergenza in rassegna; -Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art.1. 1. Il commissario delegato per l'emergenza ambientale nel settore dei rifiuti della regione Campania, è autorizzato, ove ricorrano situazioni di inadempienza dei comuni, e dei relativi consorzi o altri affidatari, che conferiscono rifiuti solidi urbani (RSU) agli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti (CDR), rispetto sia alle attività da compiersi per conseguire il pagamento della relativa tariffa e dei contributi da parte dei cittadini, dovuti agli uffici del commissario delegato ed ai comuni destinatari di misure di compensazione ambientale, sia in ordine alle doverose attività solutorie in favore dei soggetti affidatari del servizio, a disporre per la sostituzione delle amministrazioni inadempienti; a tal fine il commissario delegato assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere in ordine alle attività predette, decorso inutilmente il quale provvede in via sostitutiva, direttamente ovvero per il tramite di un soggetto attuatore, anche disponendo per le occorrenti variazioni di bilancio ed adottando gli atti di competenza comunale che sono immediatamente esecutivi. Sulle risorse acquisite dal commissario con tale procedura nulla è dovuto a titolo di aggio per il servizio di riscossione. Delle attività compiute in sostituzione il commissario delegato riferisce, ove ricorrenti i presupposti di legge, alla procura regionale della Corte dei conti entro dieci giorni dal compimento degli atti di competenza; altresì certifica, nei confronti dei soggetti interessati, le situazioni debitorie riscontrate a carico dei comuni e dei relativi consorzi o altri affidatari. Gli oneri connessi all'esercizio dell'attività sostitutiva di cui al presente comma gravano sulle risorse comunali. 2. All'art. 3, comma 3, secondo periodo, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3345 del 30 marzo 2004, le parole «tre unità di personale» sono sostituite da «quattro unità di personale» e dopo le paro- le «Forze di Polizia» sono aggiunte «e nel limite massimo di due unità di personale appartenente alle Amministrazioni dello Stato e enti locali». 3. All'art. 1, comma 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3343 del 12 marzo 2004, le parole «quattro unità di personale» sono sostituite da «sei unità di personale». Art. 2. 1. In relazione alla situazione di emergenza in atto l'operatività del Campo base di protezione civile realizzato ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 3061/00, in località «Fontenovella» del comune di Lauro è prorogata fino al 30 giugno 2005. Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo per la protezione civile. 2. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, ai sensi e per gli effetti di cui alle ordinanze n. 2994 del 29 luglio 1999 e n. 3088 del 3 ottobre 2000, provvede entro il 31 marzo 2005, alla zonazione delle aree comprese tra l'attuale linea rossa e la riperimetrazione delle aree esposte a rischio adottando le necessarie misure di salvaguardia per i territori dei comuni di Bracigliano, Quindici, San Felice a Cancello, Sarno e Siano. Il medesimo commissario delegato provvede, altresì, a definire i criteri per la concessione dei contributi ai nuclei familiari ed alle attività produttive che sono state distrutte in tutto o in parte, ovvero siano state sgomberate in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 26 e 27 dicembre 2004, che hanno colpito i medesimi territori. All'assegnazione dei predetti contributi provvedono i sindaci dei comuni interessati a cui il commissario delegato trasferisce le relative somme nel limite massimo di Euro 500.000,00. Al relativo onere si provvede a carico delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. |
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